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Art. 1019 c.c. - Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

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Art. 1019. Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dall'assicuratore. Se e' perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennita', l'usufruttuario non puo' opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se pero' la somma impiegata nella ricostruzione e' maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio e' limitato in proporzione di quest'ultima.

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